Statuto
Allegato B) n. 112800/42330 di Rep. G.B. Calini in data 19/12/2025
Art. 1) DENOMINAZIONE
E’ costituita per volontà della “FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA – S.P.A.”, con sede in Gardone Val Trompia (BS), una Fondazione denominata:
“FONDAZIONE BERETTA ETS”.
La Fondazione è retta dal presente statuto e si conforma alla normativa del Codice del Terzo Settore. D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in sigla CTS).
Art. 2) SEDE
La Fondazione ha sede in Gardone Val Trompia (BS).
Art. 3) DURATA
La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 4) SCOPO
La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell’ambito dello studio e della cura dei tumori.
La Fondazione ha per scopo principale la ricerca scientifica sulle neoplasie maligne ed in particolare la ricerca, la raccolta e l’elaborazione di dati clinici e sperimentali inerenti questa patologia oncologica, con indicazione delle terapie su pazienti affetti da neoplasie, in particolare quelle mammarie o polmonari, con speciale attenzione alle possibilità di prevenzione ed agli studi di immunologia.
Art. 5) OGGETTO
Per il raggiungimento dello scopo sociale, nell’ambito e in relazione allo studio e alla cura dei tumori, la Fondazione si propone di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 D. Lgs n.117/2017:
lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
Con riferimento alle attività di cui sopra, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erogare contributi, finanziamenti e borse di studio a persone fisiche o Enti che svolgono attività di ricerca in relazione ai suoi fini e stipulare atti e convenzioni con enti universitari ed ospedalieri per il finanziamento di corsi di formazione universitaria e post-universitaria in ambito oncologico; potrà, inoltre, promuovere e finanziare convegni in campo oncologico, ed istituire e finanziare premi per lavori scientifici in campo oncologico.
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente paragrafo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
Art. 6) PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal Fondo di Dotazione, costituito:
* dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di Atto Costitutivo,
* dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche con oblazioni, donazioni, eredità/legati ed erogazioni, con espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
* dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di Dotazione;
b) dal Fondo di Gestione, costituito:
* dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
* da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di Dotazione;
* da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
* dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
* dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, con contributi e attribuzioni non destinati ad incremento patrimoniale e con le entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.
La Fondazione provvederà all’investimento del denaro e all’amministrazione dei beni mobili e immobili della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 117/2017, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
Art. 7) ORGANI
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione,
– il Comitato Direttivo o, alternativamente, l’Amministratore Delegato,
– il Comitato Scientifico,
– l’Organo di Controllo,
– il Segretario,
– eventualmente il Revisore Legale dei Conti.
Gli organi di cui sopra durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.
Art. 8) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 7 (sette) a 11 (undici), di cui almeno due scelti tra persone aventi specifiche competenze medico-scientifiche ed iscritti all’Ordine dei Medici.
Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
– il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “Beretta Holding SA”, con sede in Lussemburgo, 9 Rue Sainte Zithe, capogruppo del gruppo societario di appartenenza della società “Fabbrica d’Armi Pietro Beretta – S.p.A.” con sede in Gardone Val Trompia (BS) ovvero, in caso di sua rinunzia, un membro del Consiglio di detta società Beretta Holding SA dallo stesso designato, che rivestirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
– tre persone designate dal Consiglio di Amministrazione della suddetta società Beretta Holding SA;
– due o tre o quattro o cinque o sei persone (a seconda che il Consiglio sia composto da sette o otto o nove membri o dieci o undici membri) designate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società;
– il Direttore Generale dell’ente Spedali Civili di Brescia o un soggetto da questi designato.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) esercizi e tutti i suoi membri cessano dalla carica, indipendentemente dalla data delle rispettive nomine, alla scadenza del quinquennio e precisamente con l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
In particolare al Consiglio di amministrazione spetta:
a) di nominare l’Amministratore Delegato, o il Comitato Direttivo, nonché il Comitato Scientifico, l’Organo di Controllo e, qualora necessario, il Revisore Legale dei Conti;
b) di approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno il bilancio consuntivo e, se dovuto, il bilancio sociale;
c) di stabilire le linee guida e i criteri direttivi circa l’investimento e l’amministrazione dei beni della Fondazione;
d) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dall’Amministratore Delegato o dal Comitato Direttivo.
e) di provvedere a tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
f) di deliberare in merito alle modifiche dello statuto della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri o dall’Amministratore Delegato o dal Presidente del Comitato Direttivo.
La convocazione è fatta dal presidente con invito scritto, trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, almeno 5 (cinque) giorni prima con 1’indicazione dell’ordine del giorno da trattare, salvo casi di urgenza in cui il preavviso può essere più breve, ma deve in ogni caso risultare pervenuto al destinatario. In mancanza di dette formalità, il Consiglio si intenderà validamente riunito con la presenza di tutti i Consiglieri e dell’Organo di controllo.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese; tuttavia le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione solo con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio o videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi alle condizioni qui di seguito riportate e di cui si darà atto nei relativi verbali, o a quelle diverse condizioni che venissero richiesto e/o consentite dalla normativa tempo per tempo vigente;
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario (o il notaio verbalizzante), devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro.
I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono essere scelti tra persone di indiscussa onorabilità e professionalità e si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio con delibera a maggioranza dei due terzi dei membri in carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull’attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione.
I membri del Consiglio devono dare immediata notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Fondazione, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata e devono astenersi dai partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa.
Art. 9) COMITATO DIRETTIVO E AMMINISTRATORE DELEGATO
Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, alternativamente:
– un Comitato Direttivo, di 3 (tre) membri, indicandone il Presidente, oppure
– un Amministratore Delegato.
Il Comitato è convocato e presieduto dal suo Presidente ed in sua assenza dal componente più anziano.
Il Comitato Direttivo o l’Amministratore Delegato hanno tutti i poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali del bilancio, nell’osservanza dei criteri direttivi e delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con invito scritto trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, almeno 3 (tre) giorni prima, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, ma deve in ogni caso risultare pervenuto al destinatario.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Comitato Direttivo, qualora già non ne faccia parte, può assistere, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
I verbali delle deliberazioni del Comitato Direttivo sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro.
Art. 10) COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti maggiormente qualificati nell’ambito delle discipline attinenti allo scopo della Fondazione.
Il Comitato Scientifico fornisce al Consiglio di Amministrazione, tramite il Comitato Direttivo o l’Amministratore Delegato, indicazioni non vincolanti in merito alle linee guida e/o a specifiche iniziative da adottare per il miglior perseguimento dello scopo della Fondazione; fornisce al Consiglio di Amministrazione, sempre tramite il Comitato Direttivo o l’Amministratore Delegato, criteri ed indicazioni non vincolanti per le erogazioni di cui all’art. 5 dello statuto della Fondazione.
Art. 11) ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE LEGALE
L’Organo di controllo è nominato ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 117/2017 ed è composto da un Sindaco unico nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.
Nei casi previsti dalla legge, o quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Revisore legale dei conti sempre scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali dei conti, a cui si applica la disciplina dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire all’Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti.
All’Organo di controllo si applicano le previsioni di cui all’art. 2399 del Codice Civile.
L’Organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 12) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Fondazione spetta altresì al Presidente del Comitato Direttivo o all’Amministratore Delegato.
Inoltre il Presidente:
– convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
– firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
– sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
– adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.
Art. 13) SEGRETARIO
Il Consiglio può nominare un Segretario, determinandone compiti e retribuzione.
Art. 14) COMPENSI
I componenti il Consiglio di Amministrazione, i componenti del Comitato Direttivo e l’Amministratore Delegato non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo l’eventuale rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di segretario del Consiglio di Amministrazione.
Ai membri del Comitato Scientifico potrà essere riconosciuta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un’indennità di carica commisurata all’attività svolta e sempre in misura tale da non essere in contrasto con la normativa dell’art. 8 del CTS D. Lgs. 117/2017, oltre all’eventuale rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufficio.
I compensi all’Organo di Controllo saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione per la durata del mandato, in misura commisurata all’attività svolta, e comunque sempre in misura tale da non essere in contrasto con la normativa dell’art. 8 del CTS D. Lgs. 117/2017.
Art. 15) ESERCIZI FINANZIARI
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 16) BILANCIO DI ESERCIZIO
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 117/2017.
Il bilancio e le relative relazioni accompagnatorie vengono predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Dopo l’approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di legge necessari.
Art. 17) BILANCIO SOCIALE
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Art. 18) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
Art. 19) ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO
In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti del Terzo Settore aventi finalità consimili e, possibilmente, operanti nella Provincia di Brescia, o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
